Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Cass. Sez. III n. 2440 del 22 gennaio 2026 (UP 10 dic 2025)
Pres. Ramacci Rel. Bove Ric.Ture
Rifiuti.Correlazione tra accusa e sentenza e responsabilità omissiva del dirigente comunale
Non sussiste violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza (art. 521 cod. proc. pen.) qualora, a fronte di una contestazione di condotta attiva (gestione di discarica abusiva), il giudice riqualifichi il fatto come condotta omissiva (mancata rimozione di rifiuti in violazione di una posizione di garanzia), purché i tratti essenziali del fatto rimangano immutati e sia garantito il diritto di difesa. Tuttavia, ai fini dell'affermazione della responsabilità penale del dirigente comunale per il reato di cui all'art. 256, comma 2, d.lgs. n. 152 del 2006, il giudice di merito deve valutare concretamente la sussistenza dell'elemento materiale e psicologico, considerando la tempistica dell'assunzione dell'incarico, la natura emergenziale della nomina e le attività effettivamente poste in essere dal prevenuto (quali l'acquisizione di preventivi e l'adozione di determine di spesa) per lo smaltimento dei rifiuti prima dell'intervento della polizia giudiziaria.
Cass. Sez. III n. 1777 del 16 gennaio 2026 (UP 9 dic 2025)
Pres. Di Nicola Rel. Verderosa Ric. Speranza
Urbanistica.Lottizzazione abusiva e limiti della motivazione "per relationem"
In tema di lottizzazione abusiva, l'estinzione del reato per prescrizione non esime il giudice d'appello dal dovere di accertare compiutamente la sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi della fattispecie, qualora debba decidere sulla confisca ai sensi dell'art. 578-bis cod. proc. pen. Risulta illegittima la motivazione per relationem che si limiti a riprodurre la sentenza di primo grado senza fornire una risposta ragionata e specifica alle critiche puntuali formulate dall'appellante, specie riguardo alla datazione delle opere e alla buona fede dei terzi acquirenti. La confisca è preclusa nei confronti del terzo che abbia agito in buona fede, intesa come assenza di partecipazione all'operazione illecita e diligente acquisizione di informazioni sui titoli abilitativi. Il frazionamento derivante da divisione ereditaria non esclude aprioristicamente la lottizzazione "cartolare", ma impone la ricerca di un "quid pluris" che dimostri l'effettiva volontà di trasformare il territorio in spregio alla vocazione agricola dell'area.
Consiglio di Stato Sez. IV n. 118 del 7 gennaio 2026
Rifiuti.Direttiva comunitaria e divieto di abbandono
L’art. 36, comma 1, della direttiva “Rifiuti” 2008/98/CE (pure richiamata da parte appellante) stabilisce che “Gli Stati membri adottano le misure necessarie per vietare l'abbandono, lo scarico o la gestione incontrollata dei rifiuti, ivi compreso la dispersione di rifiuti”. La direttiva, invero, non specifica se il divieto di abbandono debba valere esclusivamente per i rifiuti abbandonati “sul suolo” o “nel suolo”. Consegue a tanto che, l’articolo 192 del d.lgs n. 152 del 2006 non può essere interpretato in senso restrittivo, limitandone la portata oggettuale applicativa ai soli casi di abbandono di rifiuti sul suolo inteso come terreno vegetale; una tale interpretazione non solo non si ricava dai principi e dalle norme euro-unitarie ma sarebbe distonica rispetto alla stessa ratio della direttiva la cui finalità è quella di tutelare l’ambiente da qualsiasi forma di inquinamento.
Cass. Sez. III n. 1106 del 13 gennaio 2026 (CC 3 dic 2025)
Pres. Andreazza Rel. Battistini Ric. Verterame
Urbanistica. Illegittimità della subordinazione della sospensione condizionale alla demolizione in fase esecutiva
In materia di reati edilizi, la sospensione condizionale della pena può essere legittimamente subordinata alla demolizione dell'opera abusiva e al ripristino dello stato dei luoghi ai sensi dell'art. 165 cod. pen.. Tuttavia, affinché tale condizione sia efficace, essa deve essere espressamente prevista dal giudice della cognizione nel dispositivo o nella motivazione della sentenza di condanna. Qualora il beneficio sia stato concesso ai sensi dell'art. 163 cod. pen. in modo puro e semplice, senza alcun riferimento ad obblighi ripristinatori, è precluso al giudice dell'esecuzione determinare un termine per l'adempimento di tali obblighi ai fini della fruizione del beneficio. Ne consegue che l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che introduca ex post una subordinazione non prevista dal titolo esecutivo divenuto irrevocabile è affetta da violazione di legge e deve essere annullata senza rinvio
Cass. Sez. III n. 2278 del 21 gennaio 2026 (CC 21 nov 2025)
Pres. Aceto Rel. Magro Ric. Ballo
Polizia giudiziaria.Legittimità del sequestro operato dalla Polizia Municipale per reati alimentari
In tema di disciplina dei controlli ufficiali in materia di sicurezza alimentare, le disposizioni del d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 27 — che attribuiscono alle autorità sanitarie la competenza a pianificare ed eseguire i controlli per l'accertamento degli illeciti amministrativi — non derogano alle norme generali del codice di procedura penale. Ne consegue che gli appartenenti alla Polizia Municipale, in possesso della qualifica di agenti o ufficiali di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 57 c.p.p. e della legge n. 65 del 1986, conservano il potere-dovere di intervenire per l'accertamento di reati di qualsiasi genere commessi in loro presenza, ivi compresi quelli relativi alla detenzione di alimenti in cattivo stato di conservazione. È pertanto pienamente legittimo il sequestro preventivo eseguito d'urgenza dalla Polizia Municipale presso un esercizio commerciale, non essendo tale attività limitata ai soli reati che ledono interessi strettamente comunali.
Consiglio di Stato Sez. IV n. 10421 del 30 dicembre 2025
Urbanistica.Contributo straordinario di costruzione
Il contributo c.d. straordinario di costruzione costituisce un istituto generale introdotto con la legge n. 164 del 2014 e ss.mm.ii. nell’art. 16, comma 4, del D.P.R. n. 380 del 2001, alla lett. d-ter), dove si è previsto che in tali casi lo si deve corrispondere in relazione “alla valutazione del maggior valore generato da interventi su aree o immobili in variante urbanistica, in deroga o con cambio di destinazione d’uso. Tale maggior valore, calcolato dall’amministrazione comunale, viene suddiviso in misura non inferiore al 50 per cento tra il comune e la parte privata e da quest’ultima versato al comune stesso sotto forma di contributo straordinario, che attesta l’interesse pubblico vincolato a specifico centro di costo per la realizzazione di opere pubbliche e servizi da realizzare nel contesto in cui ricade l’intervento, cessione di aree o immobili da destinare a servizi di pubblica utilità, edilizia residenziale sociale od opere pubbliche”. Questa tipologia di contributo costituisce una prestazione patrimoniale imposta da fonte normativa primaria, in applicazione della riserva di legge prevista dall’art. 23 Cost., che risulta giustificata, con finalità perequativa, dal plusvalore generato dalla modifica alla pianificazione urbanistica a vantaggio di un privato, che la ha richiesta ed ottenuta per la realizzazione una sua iniziativa attuabile esclusivamente ottenendo la variante.
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